Rimborso accise gasolio autotrasporto 1° trimestre 2025: aperta la finestra per la presentazione delle domande

Dal 1° al 30 aprile 2025 è possibile presentare la dichiarazione all'Agenzia delle Dogane per il rimborso accise gasolio.

Dal 1° al 30 aprile 2025 è possibile presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Dogane per il rimborso accise gasolio.

 

Scadenze e ambito di applicazione

Con la circolare n. 195193 del 28 marzo 2025, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) ha comunicato la disponibilità del software e dei modelli per richiedere il rimborso delle accise sul gasolio da autotrazione relative al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2025.

La misura riguarda i consumi effettuati da veicoli adibiti al trasporto merci per conto terzi, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, appartenenti almeno alla classe ambientale Euro V.

 

A quanto ammonta il rimborso accise gasolio per il 1° trimestre 2025?

L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), con Circolare n. 195193 del 28 marzo 2025, ha confermato che l’importo riconoscibile per il gasolio da autotrazione è pari a 214,18 euro ogni 1.000 litri.

 

Come presentare la domanda: due modalità disponibili

Compilazione e invio telematico
È disponibile il software ufficiale ADM per la compilazione e trasmissione della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
Accedi al software sul sito dell’Agenzia delle Dogane

Consegna cartacea
È possibile anche presentare la dichiarazione in formato cartaceo, allegando un supporto informatico (CD, DVD o chiavetta USB) con i dati richiesti, da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente.

Indicazioni per la corretta compilazione del Quadro A-1

  • Date da inserire: “1° gennaio 2025” come data inizio possesso e “31 marzo 2025” come data fine possesso.
  • Colonna “Mezzi speciali”: va compilata solo per semirimorchi o rimorchi con attrezzature alimentate da motori e serbatoi autonomi.
  • Colonna “Km percorsi (o h mezzi speciali)”: indicare i chilometri effettivi percorsi o le ore di utilizzo dei mezzi speciali nel periodo di riferimento. Nessun altro dato è ammesso.

 

Compensazione e credito d’imposta

Il rimborso può essere richiesto:

  • come compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6740”
  • oppure come rimborso diretto in denaro.

I crediti relativi al quarto trimestre 2024 possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Da tale data, per il rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, la domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 277/2000.

 

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